La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico (3), in particolare l'articolo 14 e l'articolo 16, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)A norma del regolamento delegato (UE) 2015/1549 della Commissione (4), l'intervento pubblico per il latte scremato in polvere è disponibile fino al 30 settembre 2016.
(2)Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 1o aprile 2016 a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all'intervento a prezzo fisso dal 1o gennaio 2016 ha superato il limite di 109 000 tonnellate fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1370/2013. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all'intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso per il periodo d'intervento che scade il 30 settembre 2016, fissare un coefficiente di attribuzione per i quantitativi offerti agli organismi di intervento degli Stati membri il 31 marzo 2016 e respingere le offerte ricevute dagli organismi di intervento degli Stati membri a partire dal 1o aprile 2016.
(3)A norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1272/2009, il latte scremato in polvere conferito all'intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Occorre pertanto che i quantitativi di latte scremato in polvere conferiti all'intervento a cui è stato applicato un coefficiente di attribuzione siano arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.
(4)A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1370/2013 deve essere aperta una gara permanente per il latte scremato in polvere per determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento.
(5)Il titolo II, capo I, sezione III, del regolamento (UE) n. 1272/2009 stabilisce le modalità da seguire quando la Commissione apre gli acquisti all'intervento dei prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara.
(6)A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare i termini per la presentazione delle offerte.
(7)A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009, occorre fissare il termine entro il quale gli organismi di intervento comunicano alla Commissione tutte le offerte ricevibili.
(8)Ai fini dell'efficienza amministrativa, per le comunicazioni alla Commissione è opportuno che gli Stati membri si avvalgano dei sistemi di informazione di cui al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (5).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2016_087_R_0004