Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/447 della Commissione del 22 Marzo 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in Francia e all'istituzione da parte dell'autorità competente di detto Stato membro di un'ulteriore ampia zona soggetta a restrizioni intorno alle zone di protezione e sorveglianza. Tale ulteriore zona soggetta a restrizioni comprende vari dipartimenti o parti di essi nel sud-ovest della Francia.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/237 della Commissione (4), si applica fino al 31 marzo 2016.

(3)Sebbene i focolai di HPAI siano diminuiti, all'interno della zona già soggetta a restrizioni se ne riscontrano tuttora alcuni. Data la situazione epidemiologica e in vista dell'attuazione della strategia di lotta contro la malattia adottata in Francia, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 fino al 15 settembre 2016. La Commissione riesaminerà tuttavia il periodo di applicazione qualora la situazione epidemiologica migliori prima di tale data.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2015/2460.

(5)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2460, la data «31 marzo 2016» è sostituita dalla data «15 settembre 2016».

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 22 Marzo 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0447

 

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