La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che per i lavoratori, senza luogo di lavoro fisso, il tempo di trasferimento dal domicilio al primo cliente della giornata e viceversa costituisce orario di lavoro.
Il tutto è stato deciso con una sentenza resa pubblica ieri e basata sul ricorso di una Società spagnola - Tyco, impianti antifurto e antincendio, che nel 2011 chiuse tutti gli uffici regionali sostituendoli con una rete di operatori dislocati sul territorio, dotati di auto e cellulare di servizio e prevedendo che gli stessi, recandosi nelle sedi dei clienti, comunicassero la lista degli interventi della giornata che sarebbero potuti essere distanti anche più di 100 chilometri dal loro domicilio, considerando tempo di riposo la percorrenza da casa al primo cliente ed il ritorno a fine giornata.
I giudici, applicando la Direttiva 88/2003 sull'Organizzazione dell'Orario di Lavoro, hanno dichiarato che nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che gli stessi impiegano per, appunto, gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro.