“La rappresentazione grafica del cubo di Rubik è già di per se valida come marchio comunitario”.Questo è quanto deciso dal Tribunale europeo,che ha respinto il ricorso di una Società tedesca produttrice di giocattoli,la Simba Toys,secondo cui il cubo più celebre al mondo avrebbe dovuto essere tutelato solo tramite il brevetto per il suo meccanismo interno rotante.
In base a quanto deciso da Lussemburgo le caratteristiche essenziali del marchio controverso sono,da un lato,il cubo in se e dall'altro la struttura a griglia visibile su ciascuna delle sue facce.Le linee nere spesse che appaiono sulle tre rappresentazioni del cubo disegnando una griglia al loro interno non fanno alcuna allusione ad una capacità di rotazione degli elementi individuali del cubo e dunque non assolvono nessuna funzione tecnica.La registrazione della forma del cubo di Rubik,quale marchio comunitario,di conseguenza non può essere negata per il motivo che essa incorpora una funzione tecnica.
Il Tribunale Ue ha però rilevato che il marchio non consente al suo titolare,la britannica Seven Towns,di vietare a terzi di commercializzare i puzzle a tre dimensioni con una capacità di rotazione,escludendo quelli a forma di un cubo con la tipica struttura a griglia del cubo di Rubik sulle facce.La stessa,infatti,si distingue in misura considerevole dalle rappresentazioni di altri puzzle a tre dimensioni disponibili sul mercato,essendo dotata di un carattere distintivo che consente ai consumatori di identificare il produttore del bene.