“Una domanda di ricongiungimento familiare deve sempre essere presa in considerazione quando chi la chiede, anche se colpito da un divieto d'ingresso nel territorio, è familiare di un cittadino europeo con cui ha stretto la relazione nello stesso Stato dove chiede il ricongiungimento”.
Ciò è quanto stabilito la Corte Ue poiché l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra chi chiede il ricongiungimento e un cittadino Ue, nonché l'esistenza di motivi di ordine pubblico per il divieto d'ingresso nel territorio devono essere valutati caso per caso.
Tratto da:
Ansa Europa.