“Un minore non accompagnato, che diventa maggiorenne nel corso della procedura di Asilo, conserva il suo diritto al ricongiungimento familiare la domanda, però, deve essere presentata entro un tempo ragionevole, in linea di principio, tre mesi a partire dal giorno in cui gli viene riconosciuto lo status di rifugiato”.
Ciò è quanto stabilito da una sentenza della Corte europea in merito al caso di una ragazzina eritrea che presentò domanda di Asilo in Olanda a Febbraio 2014 diventando maggiorenne a Giugno dello stesso anno, ottenendo l’Asilo ad Ottobre e facendo domanda di ricongiungimento familiare a Dicembre.
Tratto da:
Ansa Europa.