“I prodotti puramente vegetali non possono, in linea di principio, essere commercializzati con denominazioni, come ‘latte’, ‘crema di latte’, o ‘panna’, ‘burro’, ‘formaggio’ e ‘yogurt’, che il diritto dell'Unione riserva ai prodotti di origine animale…
…ciò vale anche nel caso in cui tali denominazioni siano completate da indicazioni esplicative, o descrittive che indichino l’origine vegetale del prodotto in questione”, ha reso noto la Corte di Giustizia dell’Unione europea.
Tratto da:
Ansa Europa.