La Corte di Giustizia europea ha stabilito che ‘un lavoratore che ponga fine egli stesso al proprio rapporto di lavoro ha diritto ad un indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte, o della totalità delle ferie annuali retribuite…la Direttiva 2003/88 prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle stesse costituisca un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione…
…esso è conferito ad ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute e nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile…la Direttiva prevede quindi che il lavoratore abbia diritto ad un indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria’.
Tratto da:
Ansa Europa.