Referendum del Regno Unito sull'appartenenza all'Unione europea:"Domande e risposte".

La Commissione europea ha preso nota del risultato inerente al Referendum nel Regno Unito.

Ma adesso che tale Paese ha deciso di recedere dall'Unione europea che cosa succederà?

Si dovranno innanzitutto avviare i procedimenti previsti all'Articolo 50 del Trattato sull'Unione europea e i termini dell'Intesa per il Regno Unito, raggiunta nel Consiglio europeo del 18-19 Febbraio 2016, cesseranno di esistere.

Durante i negoziati a norma dell'Articolo 50 i Trattati e la legislazione dell'Unione europea continueranno ad applicarsi al RU e se non sarà raggiunta nessun Intesa entro 2 anni dall'attuazione dell'Articolo 50 da parte del RU lo stesso lascerà l'Unione europea senza che entri in vigore un nuovo Accordo.

Ma, nell'iter previsto, che ruolo avrà la Commissione europea?

L'Esecutivo Ue svolgerà il ruolo previsto nel Trattato. In seguito alla notifica da parte del Regno Unito della sua intenzione di recedere dall'Ue, il Consiglio europeo, senza tale Stato, dovrà concordare all'unanimità gli orientamenti per i negoziati. L'Accordo sarà negoziato secondo le regole sugli Accordi Internazionali di cui all'Articolo 218, Paragrafo 3, del Trattato. Ciò significa che la Commissione europea presenterà Raccomandazioni al Consiglio, senza il Regno Unito, che poi dovrà adottare una decisione che autorizzi l'avvio dei negoziati e nomini il negoziatore per l'Unione europea, o il Capo della Squadra di Negoziato dell'Ue.

L'Accordo negoziato dovrà essere adottato da una maggioranza qualificata del 72% dei restanti 27 Stati membri, che rappresentino il 65% della popolazione e l'Intesa finale dovrà inoltre essere approvata dal Parlamento europeo, che voterà a maggioranza semplice.

E adesso che cosa succede?

Il Collegio dei Commissari si riunirà il 27 Giugno 2016 per valutare la situazione e preparare il Consiglio europeo del 28-29 Giugno dello stesso mese.

La Commissione europea è quindi pronta ad adempiere al proprio ruolo nei negoziati a norma dell'Articolo 50.

ALLEGATO

Articolo 50 del Trattato sull'Unione europea

1.Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.

2.Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un Accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'Accordo è negoziato conformemente all'Articolo 218, Paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

3.I Trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di recesso o, in mancanza di tale Accordo, due anni dopo la notifica di cui al Paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

4.Ai fini dei Paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni, né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'Articolo 238, Paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5.Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'Articolo 49.

Maggiori informazioni:

Dichiarazione congiunta sull'esito del Referendum nel Regno Unito

Fonte:

Commissione europea - Rappresentanza in Italia.

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