Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/1635 della Commissione del 30 Ottobre 2018 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione 2014/709/Ue recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1576 della Commissione (5), a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lettonia, Lituania, Polonia e Romania.

(2)Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 (6).

(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1576 la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(4)Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nella provincia di Silistra, in Bulgaria. Tale caso di peste suina africana in un suino selvatico determina un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Bulgaria colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare nell'elenco di cui alla parte II di tale allegato.

(5)Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Maramureș in Romania. Tale focolaio di peste suina africana nei suini domestici determina un aumento del livello di rischio, che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Tale zona della Romania colpita dalla peste suina africana dovrebbe pertanto figurare ora nell'elenco di cui alla parte III di tale allegato, anziché in quello di cui alla parte I. Dato che nell'elenco di cui alla parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE figurano le zone in cui la situazione è mutevole e tuttora in evoluzione, quando le zone sono elencate in tale parte deve sempre essere prestata una particolare attenzione agli effetti sulle zone circostanti.

(6)Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Bulgaria e in Romania e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui alle parti I, II e III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.272.01.0038.01.ITA&toc=OJ:L:2018:272:TOC

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