Finalità:
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto,tra le operazioni finanziarie ammissibili assistite dal Fondo centrale di Garanzia per le PMI,le operazioni di Microcredito.
Beneficiari:
Potranno usufruirne:
-Piccole e medie imprese, anche in forma cooperativa, comprese le imprese artigiane, economicamente e finanziariamente sane;
-Consorzi e società consortili di servizi alle Pmi, e le società consortili miste (legge 317/91), economicamente e finanziariamente sani Le società consortili miste devono rientrare nei parametri previsti per le PMI.
Saranno ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai sensi di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, del TUB e dal Titolo I del decreto attuativo:”Attività di microcredito”.
Finanziamento:
La garanzia diretta del Fondo sarà concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento da questi concesso.Entro tale limite verrà coperto fino all’80% dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale.
La controgaranzia dello stesso sarà concessa fino alla misura massima dell’80% dell’importo garantito dal confidi,o da altro fondo di garanzia,a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Entro il predetto limite,la controgaranzia,come detto,coprirà fino all’80% della somma liquidata dal confidi,o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.
Scadenza:
Misura in corso di attivazione.
Link:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/2032206-il-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-si-apre-al-microcredito