Finalità/Beneficiari:
Per il seguente bando nazionale i risparmiatori ammessi al Fondo sono:
*Persone fisiche;
*Imprenditori individuali, anche agricoli, e coltivatore diretti;
*Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
*Microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.
Nello dettaglio potranno richiedere l’indennizzo del FIR:
-I risparmiatori in possesso degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione, alla data del provvedimento di messa in liquidazione della banca che li ha emessi, i quali successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
-I successori per causa di morte dei risparmiatori che hanno acquisitola titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari;
-I familiari dei risparmiatori, in particolare coniuge, soggetto legato da unione civile, convivente more uxorio o di fatto, parenti entro il secondo grado, che hanno acquisito la titolarità degli strumenti finanziari delle banche in liquidazione dai risparmiatori a seguito di trasferimento a titolo particolare con atto tra vivi dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione e successivamente hanno continuato a detenere gli stessi strumenti finanziari.
Agevolazione:
La cifra massima disponibile sarà pari a 1.575.000.000 Euro e l’indennizzo sarà determinato nella misura del 30% del costo di acquisto delle azioni, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000,00 Euro per ciascun avente diritto. Dall’ammontare verranno detratti gli eventuali importi ricevuti in relazione allo stesso strumento finanziario a titolo di altre forme di rimborso o risarcimento.
Per le obbligazioni subordinate che non hanno beneficiato delle prestazioni del Fondo di solidarietà, l’indennizzo sarà determinato nella misura del 95% del loro costo di acquisto, inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000,00 Euro per ciascun avente diritto. Anche in questo caso dall'importo verranno detratti eventuali altri risarcimenti ricevuti.
Scadenza:
Il termine ultimo per parteciparvi è il 17 Febbraio 2020.
Tratto da:
Link:
http://www.mef.gov.it/focus/documenti/2019/FIR_Decreto_10_maggio_2019.pdf