Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/244 della Commissione dell'11 Febbraio 2019 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), («il regolamento di base») in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 31 gennaio 2018, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell'Unione europea di biodiesel originario dell'Argentina («il paese interessato») in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 18 dicembre 2017 dallo European Biodiesel Board («EBB» o «il denunciante») per conto di produttori. Il denunciante rappresenta circa il 70 % della produzione totale dell'Unione di biodiesel. La denuncia conteneva elementi di prova della sovvenzione e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(3)Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo dell'Argentina (3) di avere ricevuto una denuncia adeguatamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo dell'Argentina ha accettato l'offerta di consultazioni, che si sono tenute il 24 gennaio 2018. Nel corso delle consultazioni e dei successivi scambi di informazioni con il governo dell'Argentina è stata presa debita nota delle osservazioni presentate da quest'ultimo. Tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata.

(4)Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di apertura, la Commissione ha ricevuto osservazioni in proposito dal governo dell'Argentina e dalla Camera argentina dei biocombustibili (Cámara Argentina de Biocombustibles, «CARBIO»). CARBIO sosteneva nelle proprie osservazioni che l'industria argentina del biodiesel non è sovvenzionata e che le importazioni di biodiesel dall'Argentina non configurano una minaccia di pregiudizio notevole a danno dell'industria dell'Unione.

(5)Per quanto riguarda le prove dell'esistenza di sovvenzioni nella fase dell'apertura dell'inchiesta, la Commissione ha messo a disposizione la versione consultabile della denuncia e ha fornito l'analisi degli elementi di prova disponibili in tale fase nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova sulla cui base era stata aperta l'inchiesta.

(6)Per quanto riguarda le prove della minaccia di pregiudizio notevole, CARBIO ha affermato che il denunciante non ha fornito prove sufficienti in relazione ai criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda il sensibile incremento delle importazioni, la disponibilità di capacità in Argentina e l'effetto dei prezzi delle importazioni dall'Argentina. L'argomentazione di CARBIO era però fondata in larga misura su stime eccessivamente pessimistiche dell'andamento delle esportazioni argentine nel 2018, che CARBIO aveva stimato a 480 000 tonnellate per l'intero anno 2018 in tutti i paesi del mondo, senza però comprovare tale cifra modesta, inferiore nella misura del 70 % ai dati corrispondenti per il 2016 e il 2017 (4). Ad un livello così modesto le importazioni argentine, a quanto asserito, non avrebbero costituito una minaccia di pregiudizio per l'industria dell'Unione. La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati nella denuncia (basata sulle importazioni effettive fino all'agosto 2017 e su stime per il 2018 in base ai dati sulla produzione nella relazione GAIN (5)) che indicavano importazioni stimate molto più elevate. Per quanto riguarda la capacità produttiva CARBIO ha confermato che la capacità produttiva in Argentina in effetti supera ampiamente il consumo domestico, con un'eccedenza superiore a 3 milioni di tonnellate.

(7)Tali contestazioni sono state pertanto respinte.

1.2.Registrazione delle importazioni

(8)Il 21 febbraio 2018 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Il 24 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/756 («il regolamento di registrazione») (6) che disponeva la registrazione delle importazioni di biodiesel originario dell'Argentina a decorrere dal 25 maggio 2018.

(9)Nel rispondere alla domanda di registrazione, le parti interessate hanno presentato osservazioni di cui la Commissione ha tenuto conto nel regolamento di registrazione. La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti che giustificavano la necessità di registrare le importazioni.

(10)In conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame sono sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora l'inchiesta dovesse evidenziare la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.040.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:040:TOC

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